Francesco de Gregori – Viva l’Italia

Viva l’Italia, Francesco de Gregori

 


Viva l’Italia, l’Italia del 12 dicembre (1969 – Piazza Fontana). 16 morti, nessun colpevole…. e certe ombre su apparati dello stato.


Giuseppe per le stragi ancora impunite.

#559

Manu Chao – Clandestino

Manu Chao - Clandestino

Manu Chao - Clandestino

 Manu Chao - Clandestino

“Non incontrerai mai due volti assolutamente identici. Non importa la bellezza o la bruttezza: queste cose sono relative. Ciascun volto è il simbolo della vita. E tutta la vita merita rispetto. E’ trattando gli altri con dignità che si guadagna il rispetto per se stessi.” (Tahar Ben Jelloun)



Tutti sono stati clandestini, americani, tedeschi, italiani, albanesi. Tutti possono, in seguito a eventi drammatici, passare da paese ospitante a paese ospite ed essere vittima di pregiudizi! Ricordate come gli italiani sono stati trattati in America e in tutta Europa, non potevano neanche entrare nei locali, cartelli ignominiosi  li tenevano fuori.  Impariamo la lezione, amate chi ha bisogno di aiuto e punite i criminali. Se lo stato non ci riesce, non è colpa degli stranieri ma di una società ingiusta!!!


Giuseppe clandestino

#485

Comma ammazza-blog

Comma ammazza-blog: un post a Rete unificata

Raccolgo l’invito di Valigia Blu

Raccolgo l’invito di Valigia Blu

Raccolgo l’invito di Valigia Blu

Cosa prevede il comma 29 del ddl di riforma delle intercettazioni, sinteticamente definito comma ammazzablog?

Il comma 29 estende l’istituto della rettifica, previsto dalla legge sulla stampa, a tutti i “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”, e quindi potenzialmente a tutta la rete, fermo restando la necessità di chiarire meglio cosa si deve intendere per “sito” in sede di attuazione.
Cosa è la rettifica?
La rettifica è un istituto previsto per i giornali e le televisione, introdotto al fine di difendere i cittadini dallo strapotere di questi media e bilanciare le posizioni in gioco, in quanto nell’ipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo ritenute dai cittadini lesive della loro dignità o contrarie a verità, questi potrebbero avere non poche difficoltà nell’ottenere la “correzione” di quelle notizie. La rettifica, quindi, obbliga i responsabili dei giornali a pubblicare gratuitamente le correzioni dei soggetti che si ritengono lesi.
Quali sono i termini per la pubblicazione della rettifica, e quali le conseguenze in caso di non pubblicazione?
La norma prevede che la rettifica vada pubblicata entro due giorni dalla richiesta (non dalla ricezione), e la richiesta può essere inviata con qualsiasi mezzo, anche una semplice mail. La pubblicazione deve avvenire con “le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”, ma ad essa non possono essere aggiunti commenti. Nel caso di mancata pubblicazione nei termini scatta una sanzione fino a 12.500 euro. Il gestore del sito non può giustificare la mancata pubblicazione sostenendo di essere stato in vacanza o lontano dal blog per più di due giorni, non sono infatti previste esimenti per la mancata pubblicazione, al massimo si potrà impugnare la multa dinanzi ad un giudice dovendo però dimostrare la sussistenza di una situazione sopravvenuta non imputabile al gestore del sito.
Se io scrivo sul mio blog “Tizio è un ladro”, sono soggetto a rettifica anche se ho documentato il fatto, ad esempio con una sentenza di condanna per furto?
La rettifica prevista per i siti informatici è quella della legge sulla stampa, per la quale sono soggetti a rettifica tutte le informazioni, atti, pensieri ed affermazioni ritenute dai soggetti citati nella notizia “lesivi della loro dignità o contrari a verità”. Ciò vuol dire che il giudizio sulla assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia, è quindi un criterio puramente soggettivo, ed è del tutto indifferente alla veridicità o meno della notizia pubblicata.
Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false?
E’ possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri.
Chi è il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica?
La rettifica nasce in relazione alla stampa o ai telegiornali, per i quali esiste sempre un direttore responsabile. Per i siti informatici non esiste una figura canonizzata di responsabile, per cui allo stato non è dato sapere chi sarà il soggetto obbligato alla rettifica. Si può ipotizzare che l’obbligo sia a carico del gestore del blog, o più probabilmente che debba stabilirsi caso per caso.
Sono soggetti a rettifica anche i commenti?
Un commento non è tecnicamente un sito informatico, inoltre il commento è opera di un terzo rispetto all’estensore della notizia, per cui sorgerebbe anche il problema della possibilità di comunicare col commentatore. A meno di non voler assoggettare il gestore del sito ad una responsabilità oggettiva relativamente a scritti altrui, probabilmente il commento (e contenuti similari) non dovrebbe essere soggetto a rettifica.
Qui l’articolo completo

@valigia blu – riproduzione consigliata


Post originale: http://www.tisbe.it/2011/09/29/comma-ammazza-blog-un-post-a-rete-unificata/#ixzz1ZRYIwjTP


Giuseppe per la libertà d’espressione.

#467

Ho dipinto la pace

Ho dipinto la pace

 


 Avevo una scatola di colori

brillanti, decisi, vivi. 

Avevo una scatola di colori,

alcuni caldi, altri molto freddi.

Non avevo il rosso

per il sangue dei feriti.

Non avevo il nero

per il pianto degli orfani.

Non avevo il bianco

per le mani e il volto dei morti.

Non avevo il giallo

per la sabbia ardente,

ma avevo l’arancio

per la gioia della vita,

e il verde per i germogli e i nidi,

e il celeste dei chiari cieli splendenti,

e il rosa per i sogni e il riposo.

Mi sono seduta e ho dipinto la pace.

 Tali Sorek (12 anni), Beersheba, Israele. 


Ogni commento mi sembra superfluo.


Giuseppe per la pace

#406

Voglio essere informato

Voglio essere informato!!!

Voglio essere informato!!!

 

 Voglio essere informato!!!


ART. 21 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA


«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

»(Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 21)


Leggi anche: 

DDL Intercettazioni

Niente più bavagli

Prima di tutto… – Bertold Brecht


 

Giuseppe per la libertà… di stampa… espressione…pensiero….. libertà insomma!

#346

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